Brandschutzverordnung - Informationspflicht der Vermieter
Verfasst: 13.02.2021, 08:32
Eins ist sicher: Die nächste "Brandsaison" kommt bestimmt!
Was viele Vermieter von Ferienunterkünften nicht wissen: Sie müssen ihre Gäste über die Brandbekämpfungsmaßnahmen laut Brandschutzverordnung detailliert informieren, insbesondere über Vorsichtsmaßnahmen, Verbote und Verhaltensweisen im Brandfall. Art.18, Abs. 3 schreibt vor, dass die Mieter auf mehrsprachigen Schildern oder durch Aushändigung eines Merkblatts bei der Ankunft zu informieren sind. Wir weisen unsere Gäste ausdrücklich auch darauf hin, dass in der Zeit vom 1.6. bis 31.10. Grillen mit offenem Feuer (dazu zählt auch Gas!) unter Strafandrohung verboten ist. Es gibt ja auch gute Elektrogrills.
Hier der Wortlaut des
Articolo 18:
(Informazione sulle misure di sicurezza antincendio alla utenza turistica)
1) In considerazione del frequente ricambio dell’utenza turistica, deve essere
permanentemente assicurata una adeguata informazione alla medesima sulle misure
di sicurezza e sui comportamenti da tenere ai fini della protezione della propria
persona contro gli incendi.
2) I Comuni, anche nell’ambito del Piano di Protezione Civile Comunale per il rischio
di incendio di interfaccia, rendono noti ai soggetti di cui al precedente art. 17, i
contenuti dell’informazione con particolare riferimento:
− alle norme generali di prudenza e di comportamento;
− a tutte le notizie di dettaglio, ed utili in emergenza, riguardanti la localizzazione e la
tipologia del sito (indicazione dei luoghi sicuri, divieto di avviarsi su determinate
strade, indicazioni del posto di vigilanza al quale rivolgersi per notizie, etc.).
3) L’informazione deve essere plurilingue e deve essere diffusa tramite cartellonistica
fissa e/o opuscoli da consegnare agli ospiti al momento della registrazione d’arrivo.
Was viele Vermieter von Ferienunterkünften nicht wissen: Sie müssen ihre Gäste über die Brandbekämpfungsmaßnahmen laut Brandschutzverordnung detailliert informieren, insbesondere über Vorsichtsmaßnahmen, Verbote und Verhaltensweisen im Brandfall. Art.18, Abs. 3 schreibt vor, dass die Mieter auf mehrsprachigen Schildern oder durch Aushändigung eines Merkblatts bei der Ankunft zu informieren sind. Wir weisen unsere Gäste ausdrücklich auch darauf hin, dass in der Zeit vom 1.6. bis 31.10. Grillen mit offenem Feuer (dazu zählt auch Gas!) unter Strafandrohung verboten ist. Es gibt ja auch gute Elektrogrills.
Hier der Wortlaut des
Articolo 18:
(Informazione sulle misure di sicurezza antincendio alla utenza turistica)
1) In considerazione del frequente ricambio dell’utenza turistica, deve essere
permanentemente assicurata una adeguata informazione alla medesima sulle misure
di sicurezza e sui comportamenti da tenere ai fini della protezione della propria
persona contro gli incendi.
2) I Comuni, anche nell’ambito del Piano di Protezione Civile Comunale per il rischio
di incendio di interfaccia, rendono noti ai soggetti di cui al precedente art. 17, i
contenuti dell’informazione con particolare riferimento:
− alle norme generali di prudenza e di comportamento;
− a tutte le notizie di dettaglio, ed utili in emergenza, riguardanti la localizzazione e la
tipologia del sito (indicazione dei luoghi sicuri, divieto di avviarsi su determinate
strade, indicazioni del posto di vigilanza al quale rivolgersi per notizie, etc.).
3) L’informazione deve essere plurilingue e deve essere diffusa tramite cartellonistica
fissa e/o opuscoli da consegnare agli ospiti al momento della registrazione d’arrivo.